Corte di Appello di Milano, 6 settembre 2022, n. 2837
Massima
La sanzione di nullità prevista dall'art. 829, n. 11, cod. proc. civ., per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, non corrisponde affatto a quella dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., n. 5, ma è intesa da dottrina e giurisprudenza nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo; ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Note Metodologiche
standard