Corte di Appello di Milano, 25 luglio 2022, n. 2609
Corte di Appello
di Milano
Massima
Il richiamo in blocco di tutte le condizioni generali di contratto o di gran parte di esse, comprese quelle prive di carattere vessatorio, e la sottoscrizione indiscriminata delle stesse, sia pure apposta sotto la loro elencazione secondo il numero d'ordine, non determina la validità ed efficacia, ai sensi dell'art. 1341, co. 2, cod. civ., di quelle onerose, non potendosi ritenere che in tal caso sia garantita l'attenzione del contraente debole verso la clausola a lui sfavorevole compresa fra quelle richiamate.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 25/07/2022, n. 2609, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-25-luglio-2022-n-2609-1752148058/