Corte di Appello di Milano, 30 giugno 2021, n. 2029
Corte di Appello
di Milano
Massima
Sussiste un rapporto di assoluta infungibilità tra il procedimento di exequatur e il procedimento monitorio, avendo il primo ad oggetto esclusivamente il controllo della regolarità formale del lodo arbitrale rituale (ed essendo destinato a concludersi con un decreto) ed il secondo la verifica nel merito dell’esistenza del diritto di credito (ed essendo destinato a concludersi con sentenza).
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Milano, 30/06/2021, n. 2029, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-milano-30-giugno-2021-n-2029-1752148056/