Corte di Appello di Firenze, 3 giugno 2021, n. 1124
Corte di Appello
di Firenze
Massima
L'inosservanza del principio del contraddittorio nell'instaurazione del procedimento arbitrale è motivo di nullità e non di inesistenza del lodo, ma la corte di appello, dopo aver dichiarato il vizio di nullità, non può procedere al giudizio rescissorio, dovendosi limitare - come nelle ipotesi di inesistenza del lodo - ad accogliere l'impugnazione senza decidere nel merito la controversia ed arrestandosi alla fase rescindente.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Firenze, 03/06/2021, n. 1124, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-firenze-3-giugno-2021-n-1124-1752148056/