Corte di Appello di Ancona, 25 gennaio 2021, n. 61
Corte di Appello
di Ancona
Massima
L’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, in quanto l’eccezione di compromesso non è rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata. Nel successivo giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, eventualmente promosso dal debitore ingiunto, si instaura, tuttavia, un ordinario procedimento di cognizione, che implica necessariamente il deferimento della controversia alla cognizione arbitrale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Corte di Appello di Ancona, 25/01/2021, n. 61, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-ancona-25-gennaio-2021-n-61-1752148055/