Corte di Appello di Genova, 9 luglio 2020, n. 649
Massima
L’arbitrato estero non è escluso dalle previsioni in materia di arbitrato societario.
L’art. 35 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, reca la disciplina inderogabile del procedimento arbitrale societario italiano: esso pertanto non si applica a un procedimento arbitrale, previsto da clausola compromissoria statutaria, retto da legge processuale straniera.
L’art. 36 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, non detta un contenuto inderogabile in materia di convenzione arbitrale societaria, bensì regola le impugnazioni dei lodi interni emessi in esito a procedimenti arbitrali aventi la sede in Italia ai sensi dell’art. 816 cod. proc. civ.
Il concetto di ordine pubblico rilevante ai fini dell’art. 840 cod. proc. civ. si identifica con l’insieme delle regole e dei valori che l’ordinamento italiano non può vedere disconosciuti neanche nei rapporti transnazionali: si tratta quindi di ordine pubblico sostanziale e non processuale. Il rispetto dell’ordine pubblico deve essere valutato con riguardo alla sola parte dispositiva del lodo. Non sarebbe infatti ammissibile alcuna valutazione in punto di motivazione, pena il rischio di un riesame del merito della questione sottoposta agli arbitri.
Note Metodologiche
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