ordinanza
Anno: 2020

Corte di Appello di Genova, ord. 3 giugno 2020

⚖️ Corte di Appello di Genova
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Massima

Tenuto conto che il giudizio di opposizione si svolge, per il richiamo fatto dall’art. 840 cod. proc. civ. , secondo l’art. 645 cod. proc. civ. e seguenti, e, quindi, secondo la normativa in tema di decreto ingiuntivo, per concedersi l’esecuzione provvisoria del lodo in pendenza di opposizione, deve accertarsi se sussistano i requisiti previsti dall’art. 648 cod. proc. civ., dovendosi considerare il lodo straniero dotato della stessa rilevanza probatoria che assiste la prova scritta nel procedimento monitorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Corte di Appello di Genova, 03/06/2020, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/corte-di-appello-di-genova-ord-3-giugno-2020-1752148053/