Corte di Appello di Milano, 9 marzo 2020, n. 746
Massima
In caso di contratto quadro, contenente condizioni generali volte a disciplinare futuri rapporti tra le parti in esecuzione del programma stabilito dal detto contratto quadro, e tra queste una clausola compromissoria, e ove le condizioni generali vengano poi concretamente richiamate dai negozi esecutivi, deve affermarsi la competenza arbitrale a decidere le controversie relative a tali negozi esecutivi, attesa la funzione stessa del contratto quadro e delle previsioni generali in esso contenuto, cioè quella di costituire la cornice informativa e normativa a cui fare riferimento per la stipula delle singole operazioni, le quali costituiscono la ragion d’essere ed il momento attuativo del disposto generale.
Note Metodologiche
standard