Corte di Appello di Genova, 26 ottobre 2016, n. 1094
Massima
Agli occhi del legislatore, il modello principale di arbitrato, capace di assicurare le maggiori garanzie per le parti che l’hanno voluto, è quello rituale mentre l’arbitrato libero è previsione cui potrà farsi ricorso solo con disposizione espressa e per iscritto, al punto che la nuova regola di diritto positivo, ossia l’art. 808-ter cod. proc. civ., ha attuato proprio tale programma, riaffermando l’applicabilità sic et simpliciter della disciplina codicistica dell’arbitrato (rituale) a tutti i possibili patti compromissori, salvo solo il potere delle parti di stabilire che, in deroga alla norma per cui il lodo ha l’efficacia della sentenza giudiziaria, la controversia sia definita dagli arbitri, mediante determinazione contrattuale.
Note Metodologiche
standard