Corte di Appello di Venezia, 4 maggio 2016, n. 1008
Massima
Nell’arbitrato libero il contenuto dell’obbligo assunto dagli arbitri, secondo le regole del mandato, è quello di emettere la decisione loro affidata entro un determinato termine, non potendo ammettersi che le parti siano vincolate alla definizione extragiudiziale della controversia, ed alla conseguente improponibilità della domanda giudiziale, per un tempo non definito. Conseguentemente, applicandosi all’arbitrato irrituale la disciplina del mandato, la durata del vincolo resta segnata dall’art. 1722, n. 1, cod. civ., onde il mandato conferito agli arbitri deve considerarsi estinto alla scadenza del termine prefissato dalle parti, salvo che esse non abbiano inteso in modo univoco conferire a detto termine un valore meramente orientativo.
Note Metodologiche
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