Una recente pronunzia della Corte di Cassazione (n. 32996 del 9 novembre 2022, disponibile qui) fornisce l’occasione per una riflessione circa il tema dell’impugnabilità del provvedimento arbitrale che si sia limitato a risolvere unicamente questioni istruttorie.
Il caso, sottoposto al giudizio di legittimità della Suprema Corte, è infatti scaturito dalla pronunzia di un’ordinanza mediante la quale il collegio arbitrale ha statuito unicamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti in causa, relative, in particolare, all’ammissione di una c.t.u.
Proposta impugnazione contro tale provvedimento arbitrale, la Corte di Appello di Bologna, negata la dedotta natura di lodo decisorio, l’ha dichiarata inammissibile.
Secondo la Corte d’Appello, infatti, il provvedimento impugnato non costituisce un lodo parziale, come tale immediatamente impugnabile, integrando, piuttosto, una semplice ordinanza non immediatamente impugnabile, dal momento che non ha deciso, neppure parzialmente, il merito della controversia, ma ha pronunziato solamente sulle istanze istruttorie delle parti.
Contro la sentenza della Corte Felsinea (n. 2287 dell’11 settembre 2018) è stato proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, con i quali la ricorrente ha dedotto la violazione o falsa applicazione degli artt. 816-bis, 823 e 827 cod. proc. civ., adducendo, fra l’altro, che il giudice del gravame abbia errato nel considerare il provvedimento del collegio arbitrale come semplice ordinanza non impugnabile, anziché come lodo che ha deciso, seppure parzialmente, il merito della controversia, come tale immediatamente impugnabile.
La Corte di Cassazione, nella pronunzia in commento, in dichiarata conformità a un proprio precedente arresto (Cass., 24 luglio 2014, n. 16963), ha ri-affermato il principio in virtù del quale il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, co. 3, cod. proc. civ., solo nel caso in cui, decidendo su una o più domande, abbia definito il giudizio relativamente ad esse, mentre l’immediata impugnabilità deve essere esclusa quando il lodo abbia deciso questioni preliminari di merito senza definire il giudizio.
Ad avviso della Suprema Corte, peraltro, deve essere esclusa altresì l’immediata impugnazione del provvedimento arbitrale che risolva soltanto questioni istruttorie, pur premettendo alcune considerazioni a supporto della statuizione adottata, ma senza compromettere la decisione finale della controversia, atteso che, ai sensi dell’art. 816-bis, co. 3, cod. proc. civ., su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento, gli arbitri, se non ritengono di provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.