La Corte di Appello di Milano, con la pronuncia in commento (n. 3466 del 4 novembre 2022, disponibile qui), definisce in rito un procedimento di impugnazione di un lodo arbitrale (reso all’esito di un procedimento arbitrale rituale di diritto avente ad oggetto una controversia in tema di affitto di ramo d’azienda) accogliendo l’eccezione di tardivitĂ  sollevata dalla parte appellata.  

In fatto, la parte appellata aveva notificato la copia informatica del lodo ricevuta via posta elettronica certificata dal Segretario del Collegio Arbitrale, anzichĂ© una copia dichiarata conforme all’originale cartaceo.  Per la precisione, la parte appellata aveva notificato copia informatica del lodo arbitrale attestando che “la copia informatica del file denominato “Lodo definitivo.pdf”, è conforme all’originale informatico comunicato dal Collegio Arbitrale a mezzo PEC“.  

L’appellante aveva notificato il proprio appello oltre il termine breve di 90 giorni dalla notifica del lodo, previsto ai sensi dell’art. 828, co. 1, cod. proc. civ., di qui l’eccezione di inammissibilitĂ  dell’appello per tardivitĂ . 

La parte appellante si richiama al principio di cui all’art. 824 cod. proc. civ. a mente del quale: “gli arbitri redigono il lodo in uno o piĂą originali. Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale o di una copia attestata conforme dagli stessi arbitri, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo“. In sostanza, la parte appellante contesta l’inammissibilitĂ  dell’appello eccependo la nullitĂ  (o comunque l’invaliditĂ ) della notificazione effettuata dalla parte appellata, in quanto avente ad oggetto una copia del lodo non dichiarata conforme all’originale cartaceo (e come tale inidonea, a detta della parte appellante, a far decorrere il termine breve di cui all’art. 828 cod. proc. civ.). 

In favore della tesi di parte appellata, la Cassazione aveva avuto modo di stabilire il seguente principio: “In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonchĂ© della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolaritĂ  sotto uno o piĂą profili. (Nella specie, la S.C. ha escluso la tardivitĂ  del ricorso per cassazione, dedotta dal controricorrente con riferimento alla prima notifica effettuata a mezzo PEC, in quanto il ricorrente ne aveva contestata la regolaritĂ  in relazione all’estrazione della copia su supporto analogico ed il notificante aveva pertanto proceduto a una seconda notifica, con conseguente decorrenza del termine per impugnare dalla data di quest’ultima). (Cass., Sez. Lavoro, 19 giugno 2019, n. 16421). 

Nel senso della necessitĂ  di una corretta attestazione di conformitĂ , a pena di nullitĂ  della notificazione, anche una pronuncia della Corte di Appello di Roma: “Ai fini della validitĂ  della notifica via pec il notificante deve redigere una relazione di notifica redatta, come prescrive l’art. 3-bis L 53/1994, su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata. Tale relazione deve contenere … l’attestazione di conformitĂ  di cui al secondo comma del medesimo articolo, cioè l’attestazione prevista nel caso in cui l’atto da notificare sia cartaceo ed è stato, quindi, generato con lo scanner un file contenente la scansione per immagine dello stesso. … La mancanza nella relata dell’attestazione di conformitĂ  della copia informatica al cartaceo da cui è tratta è sanzionata dall’art. 11 della L. n. 53/1994 con la nullitĂ  della notificazione” (C. App. Roma 25 novembre 2019, n.4197).  

Tuttavia, e giustamente, la Corte di Appello di Milano rifugge approcci eccessivamente formalistici allorquando, come nel caso concreto, non sia in discussione la “conoscenza legale del lodo acquisita dalla parte impugnante per effetto dell’attivitĂ  notificatoria della controparte, volta a provocarne l’impugnazione“.  

E infatti, la Corte di Appello di Milano fa proprio l’indirizzo giurisprudenziale di Cassazione in tema di notificazione delle sentenze secondo il quale: “Alla regola secondo cui la notificazione della sentenza non ammette equipollenti, per i fini di cui all’art. 326 c.p.c., si fa tuttavia eccezione in un caso: quando la parte abbia non solo acquisito conoscenza legale – e non di mero fatto – della sentenza, ma l’abbia acquisita con un atto non ad altro destinato, che a provocarne l’impugnazione, ovvero ad impugnarla (così giĂ  Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 1539 del 02/02/2012, Rv. 621568, in motivazione; nonchĂ©, piĂą esplicitamente, Sez. 3, Sentenza n. 5793 dell’8.3.2017)” (cfr. Cass., Sez. III Civ., 26 febbraio 2019, n. 5495). 

Non solo. La Corte di Appello di Milano si spinge oltre rilevando che anche ove vi fosse un vizio nell’attivitĂ  notificatoria della appellata, per non essere stata notificata la copia scansionata dell’originale cartaceo (bensì per essere stata notificata la copia informatica ricevuta dal Segretario del Collegio Arbitrale), tale vizio non sarebbe da considerarsi idoneo ad inficiare la notifica ai fini della decorrenza del termine breve.   

In questo senso, la Corte di Appello di Milano aderisce al (e richiama espressamente il) principio espresso dalla giurisprudenza di Cassazione secondo cui “La mancanza, nella copia della sentenza notificata, della attestazione di conformitĂ  all’originale, rilasciata dal cancelliere, non incide sulla validitĂ  della notificazione, attesa la tassativitĂ  dei casi di nullitĂ  previsti dall’art. 160 c.p.c., e non ne comporta l’inidoneitĂ  a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, salvo che il destinatario della notifica non lamenti l’incompletezza della copia ricevuta o la difformitĂ  tra tale copia e l’originale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione la notificazione della copia del provvedimento impugnato, a sua volta pervenuta al notificante dalla cancelleria in esecuzione dell’adempimento imposto dall’art. 133 c.p.c., in quanto la stessa era stata effettuata a mezzo p.e.c. dal procuratore della parte notificante e non vi era contestazione circa la sua corrispondenza all’originale)” (Cass., Sez. III Civ., 29 marzo 2022, n. 10138). 

Sul punto pare pertinente anche Cass., Sez. III Civ., 08 novembre 2019, n. 28818, secondo cui: “Le eventuali irritualitĂ  delle notifiche a mezzo PEC rilevano in quanto siano rapportate in concreto alla lesione del diritto di difesa della controparte, e ad una specifica doglianza di questa sulle conseguenze di quelle irritualitĂ ; in base al principio di correttezza e leale collaborazione, se non di autoresponsabilitĂ  in capo ad entrambe le parti, non hanno rilievo le irritualitĂ  in relazione alle quali la parte interessata non abbia dedotto, e se del caso provato, lo specifico pregiudizio subito. (Nella specie, è stato escluso rilievo alla carenza di asseverazione o attestazione di conformitĂ  della copia della sentenza notificata, in relazione alla decorrenza del termine breve di impugnazione.)“. 

Nel medesimo senso, si è del resto recentemente espressa anche altra giurisprudenza di merito: 

La notifica a mezzo pec della sentenza, ancorchĂ© priva dell’attestazione di conformitĂ  all’originale del provvedimento estratto dal fascicolo telematico, è idonea a far decorrere il termine breve per proporre l’impugnazione se la parte destinataria non provi che la irritualitĂ  della notifica abbia menomato il suo diritto di difesa (ad esempio per incompletezza della copia, o per non conformitĂ  al suo originale), non essendo sufficiente la generica deduzione della non conformitĂ  o irritualitĂ  della stessa.” (C. App., Firenze, 29 settembre 2021, n. 1828); 

La notifica della sentenza effettuata a mezzo PEC è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario se la parte notificante alleghi e produca la copia del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione, la relata di notifica sottoscritta digitalmente dal difensore, nonchĂ© l’atto notificato. Va altresì precisato che anche la notifica telematica della sentenza mediante copia informatica priva di regolare attestazione di conformitĂ  all’originale è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione.” (C. App. Catania, 10 febbraio 2022, n. 276). 

In conclusione, nel fare proprio un siffatto orientamento, la Corte di Appello di Milano conferma che, anche in ambito di notificazioni di lodi arbitrali, l’eventuale carenza di attestazione di conformitĂ  all’originale (e a maggior ragione ogni sua irregolaritĂ ), non invalida la notificazione nĂ© impedisce la decorrenza del termine breve per l’impugnazione laddove in giudizio venga accertato che la copia del lodo notificata è effettivamente conforme all’originale. 

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