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Impugnazione per errores in judicando

La Corte di Appello di Venezia, nella sua sentenza n. 2722 del 30 novembre 2015 (disponibile qui), affronta la questione della possibilità di impugnare, per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, un lodo pronunciato in un procedimento arbitrale promosso dopo la riforma di cui al d.lgs 2 febbraio 2006, n. 40, in forza però di clausola compromissoria stipulata prima di tale riforma.

Del tema avevo parlato non molto tempo fa, in questo post, dove davo atto della progressiva formazione di un orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, ad avviso del quale un simile lodo sarebbe impugnabile anche per violazione delle regole di diritto concernenti il merito, nonostante la lettera delle disposizioni transitorie della riforma del 2006 induca a propendere per la soluzione opposta.

Prima della riforma, infatti, ai sensi del previgente art. 829, co. 2, cod. proc. civ., “L’impugnazione per nullità [era] (…) ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità, o avessero dichiarato il lodo non impugnabile“. Con la riforma, si è invece attribuito un significato diametralmente opposto al silenzio delle parti sul punto. Ai sensi del vigente art. 829, co. 3, cod. proc. civ., infatti, “L’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge. (…)“.

Come accennato, la disciplina transitoria contenuta nell’art. 27 del d.lgs. 40/2006 pare imporre l’applicazione del nuovo art. 829, co. 3, cod. proc. civ. in caso di impugnazione di qualsiasi lodo pronunziato in un procedimento arbitrale promosso dopo l’entrata in vigore della riforma, e ciò anche se  la clausola compromissoria era stata stipulata nel vigore della vecchia disciplina.

La Corte di Appello di Venezia descrive sia l’orientamento (ormai maggioritario) della Suprema Corte, ad avviso del quale la suddetta disciplina transitoria non può comportare l’inammissibilità dell’impugnazione per violazione di norme applicabili al merito (in caso di clausole pre riforma del 2006 in cui sul punto le parti siano rimaste silenti), sia l’orientamento opposto.  Con riferimento a quest’ultimo, richiama la sentenza n. 21205 del 17 settembre 2013, resa dalla Sez. VI Civ. della Suprema Corte (disponibile qui) e la più recente sentenza n. 19075 del 25 settembre 2015, pronunciata dalla Sez. I Civ. della Cassazione (disponibile qui). 

La Corte di Appello, quindi, ritenendo preferibile questo secondo orientamento, osserva che “la disciplina transitoria è univoca nel preferire la legge vigente al tempo del lodo rispetto a quella diversa, anteriore, mentre non sono ravvisabili ragioni superiori tali da giustificare una diversa interpretazione della norma così chiaramente formulata, tanto più che “l’intangibilità” e l’immutabilità di un determinato regime di impugnativa correlato ad un dato occasionale, come l’epoca di stipulazione della clausola, non risulta assistito da alcuna garanzia costituzionale“.  Secondo i Giudici di Venezia, pertanto, è inammissibile l’impugnazione di un lodo per errores in judicando, ove tale impugnazione non sia prevista dalla clausola compromissoria, e ciò a prescindere da quale fosse la disciplina vigente al tempo della conclusione di tale clausola.

Esistono rimedi a fronte della perdurante incertezza, dovuta all’assenza (allo stato) di un consolidato e pacifico orientamento in punto (in)ammissibilità dell’impugnazione del lodo per violazione delle norme applicabili al merito? Ritengo che le parti potrebbero eliminare questa incertezza ove, al più tardi in sede di costituzione del Tribunale arbitrale, specificassero se intendono ammettere o escludere il motivo di impugnazione in parola.  Si tratta però di una soluzione che può essere utilmente impiegata solo nei nuovi procedimenti. E che presuppone – fatto tutt’altro che scontato – che sia possibile trovare, su un aspetto procedurale di non poca rilevanza, un accordo tra le parti in lite.

Roberto Oliva:
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