Jurisprudence arbitrale

sentenza

Tribunal de Lucca, 5 mars 2025, n. 155

Tribunale de Lucca

Principe juridique

L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.

Notes méthodologiques

standard

Texte et analyse

L’entrata in vigore dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 ha comportato la nullità sopravvenuta di tutte le clausole compromissorie contenute negli statuti di società, che non siano state oggetto di adeguamento entro i termini previsti dagli artt. 223-bis e 223-duodecies disp. att. trans. cod. civ., nella parte in cui attribuiscano il potere di nomina dell’arbitro alle parti e solo in via subordinata all’autorità giudiziaria.

Comment citer

Tribunale de Lucca, 5 mars 2025, N° 155, «Tribunal de Lucca, 5 mars 2025, n. 155», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/tribunal-de-lucca-5-mars-2025-n-155-fr-1752206855/

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