Principe juridique
La disciplina dell’art. 15 del Regolamento CE n. 1346/2000 si applica esclusivamente ai rapporti derivanti da una procedura concorsuale che si instaura tra parti che hanno la propria residenza o sede all’interno dell’Unione Europea. Conseguentemente, in presenza di una procedura concorsuale instaurata in uno Stato Membro UE nei confronti di creditori che abbiano la propria sede o il proprio centro d’affari fuori dalla UE, deve, comunque, trovare applicazione la legge dello Stato in cui la procedura concorsuale viene aperta.
Notes méthodologiques
standard
Texte et analyse
La disciplina dell’art. 15 del Regolamento CE n. 1346/2000 si applica esclusivamente ai rapporti derivanti da una procedura concorsuale che si instaura tra parti che hanno la propria residenza o sede all’interno dell’Unione Europea. Conseguentemente, in presenza di una procedura concorsuale instaurata in uno Stato Membro UE nei confronti di creditori che abbiano la propria sede o il proprio centro d’affari fuori dalla UE, deve, comunque, trovare applicazione la legge dello Stato in cui la procedura concorsuale viene aperta.
Comment citer
Cassazione, 21 juillet 2015, N° 15200, «Cour de cassation, SS.UU., 21 juillet 2015, n. 15200», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-de-cassation-ssuu-21-juillet-2015-n-15200-fr-1752182293/