Jurisprudence arbitrale

sentenza

Cour d’appel de Brescia, 28 mai 2021, n. 632

Corte di Appello de Brescia

Principe juridique

Il contratto di arbitrato, intercorrente tra le parti di una procedura arbitrale e l'istituzione che la amministra, non è escluso dall'ambito di applicazione del Regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. d) del suddetto regolamento. Tale disposizione, che esclude l'arbitrato dall'ambito di applicazione del regolamento, è invero relativa, come emerge dal XII Considerando del medesimo regolamento, al rapporto tra le parti della convenzione arbitrale, non a quello tra esse e l'organo convenzionalmente preposto ad attivare la procedura arbitrale.

Notes méthodologiques

standard

Comment citer

Corte di Appello de Brescia, 28 mai 2021, N° 632, «Cour d’appel de Brescia, 28 mai 2021, n. 632», dans Arbitrage en Italie, https://www.arbitratoinitalia.it/fr/decisione/cour-dappel-de-brescia-28-mai-2021-n-632-fr-1752159667/

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