Legal principle
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
Methodological notes
standard
Decision text and analysis
In applicazione della disciplina transitoria dettata dall’art. 27 d.lgs. n. 40/2006, l’art. 829, co. 3, cod. proc. civ., come riformulato dall’art. 24 d.lgs. n. 40/2006, si applica nei giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore del suddetto decreto, ma la legge cui lo stesso art. 829, co. 3, cod. proc. civ. rinvia, per stabilire se è ammessa l’impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, è quella vigente al momento della stipulazione della convenzione d’arbitrato.
How to cite
Cassazione, 9 May 2016, No. 9341, «Supreme Court, SS.UU., 9 May 2016, n. 9341», in Arbitration in Italy, https://www.arbitratoinitalia.it/en/decisione/supreme-court-ssuu-9-may-2016-n-9341-en-1752184765/