Tribunale di Vicenza, ord. 8 luglio 2025
Massima
Prima della costituzione del collegio arbitrale, la tutela cautelare è assicurata dal giudice competente ai sensi dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ., ai sensi dell'art. 818 cod. proc. civ.
Il collegio arbitrale, una volta investito della controversia relativa alla validità di delibere assembleari, è munito del potere di sospenderne l'efficacia, come espressamente previsto dall'art. 838-ter cod. proc. civ.
La validità ed efficacia del provvedimento cautelare adottato dal giudice ordinario non è compromessa dall'eventuale translatio iudicii avanti agli arbitri, in applicazione dell'art. 818 cod. proc. civ.
L'art. 818 cod. proc. civ., nel preservare in capo al giudice ordinario il potere cautelare per i casi di domanda anteriore all'accettazione degli arbitri, non fa distinzioni in ordine al motivo per cui il procedimento arbitrale non ha preso avvio.
Note Metodologiche
standard