sentenza
N. 1287
Anno: 2025

Tribunale di Vicenza, 9 settembre 2025, n. 1287

⚖️ Tribunale di Vicenza
📅

Massima

La clausola compromissoria che devolve le controversie ad un organo collegiale istituito dall'organismo di controllo ai sensi del d.lgs. 20/2018, composto da membri indipendenti dalla struttura gerarchica e dotati dei requisiti normativamente previsti, non è nulla per violazione degli artt. 809 e 810 cod. proc. civ., purché l'organo operi con caratteristiche di terzietà, imparzialità, autonomia e indipendenza.
La clausola compromissoria che prevede un arbitrato irrituale anziché rituale non è nulla quando la normativa di riferimento non prescrive specificamente l'arbitrato rituale, limitandosi a stabilire che i pronunciamenti dell'organo collegiale abbiano natura di lodo arbitrale ai sensi del titolo VIII libro IV cod. proc. civ.
Non è nulla per indeterminatezza la clausola compromissoria che devolve al collegio arbitrale "tutte le controversie di natura tecnica e giuridica" sorte in relazione al contratto e alla relativa procedura di certificazione, specificando l'inclusione delle controversie relative ai provvedimenti per inosservanze, irregolarità e infrazioni.
La clausola compromissoria che stabilisce l'inappellabilità del lodo non è nulla, poiché il regime di impugnazione del lodo è quello stabilito ex lege indipendentemente dalle pattuizioni delle parti.
La disciplina della procedura arbitrale che prevede termini perentori per la presentazione di ricorsi e per l'attività difensiva delle parti, con identiche preclusioni per entrambe le parti, non viola il principio del contraddittorio quando assicura parità di trattamento e possibilità di difesa.
Il lodo irrituale può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, e non quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà correttamente percepita.
Il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando o per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale, essendo annullabile solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale è inammissibile la deduzione di doglianze che non siano state sottoposte alla cognizione degli arbitri nel corso del procedimento arbitrale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Vicenza, 09/09/2025, n. 1287, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-9-settembre-2025-n-1287-1761739334-5989/