sentenza
N. 1389
Anno: 2025

Tribunale di Vicenza, 3 ottobre 2025, n. 1389

⚖️ Tribunale di Vicenza
📅

Massima

Il valore della domanda ai fini della determinazione della competenza arbitrale si stabilisce al momento della proposizione della domanda stessa, rimanendo irrilevanti le successive riduzioni delle pretese creditorie operate in corso di causa, anche quando il debitore invochi la clausola compromissoria in sede di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce mera prosecuzione del procedimento monitorio e non processo autonomo, sicché il valore della controversia per l'applicazione della clausola compromissoria va determinato in base alla pretesa creditoria originariamente avanzata nel ricorso monitorio, indipendentemente dalle successive modificazioni delle conclusioni.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Vicenza, 03/10/2025, n. 1389, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-3-ottobre-2025-n-1389-1768839432-9929/