sentenza
N. 68
Anno: 2026

Tribunale di Vicenza, 16 gennaio 2026, n. 68

⚖️ Tribunale di Vicenza
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Massima

La parte soccombente nel giudizio arbitrale che ritenga il lodo viziato da errore è tenuta ad impugnarlo con i rimedi appropriati, e la mancata impugnazione costituisce condotta causalmente rilevante ai fini della determinazione del danno derivante dal lodo stesso, ai sensi dell'art. 1227, co. 2, cod. civ.
Il lodo arbitrale costituisce una decisione assunta dall'arbitro sulla base di un'autonoma valutazione delle risultanze istruttorie e dell'applicazione delle norme di riferimento, sicché non sussiste un nesso di causalità immediata e diretta tra le deposizioni testimoniali o le relazioni peritali rese dai consulenti tecnici di parte nel procedimento arbitrale e il contenuto dispositivo del lodo.
Non sussiste responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. a carico dei consulenti tecnici di parte per le valutazioni e le conclusioni espresse nel corso del procedimento arbitrale, ove il lodo sia fondato sulla valutazione autonoma dell'arbitro dell'intero compendio probatorio e non sulla acritica adesione alle tesi del consulente.
Il tentativo di ottenere il risarcimento del danno derivante dalla soccombenza arbitrale mediante un'azione di responsabilità nei confronti di terzi, senza avere previamente impugnato il lodo ritenuto ingiusto, costituisce un inammissibile aggiramento dell'efficacia vincolante del lodo arbitrale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Vicenza, 16/01/2026, n. 68, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vicenza-16-gennaio-2026-n-68-1774350895-2476/