ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Vibo Valentia, ord. 4 giugno 2026 (R.G. 00000648/2024)

⚖️ Tribunale di Vibo Valentia
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Massima

La differenza tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale va ravvisata nel fatto che nell'arbitrato rituale le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale; nel dubbio, deve optarsi per l'irritualità dell'arbitrato, dato che l'arbitrato rituale ha natura eccezionale.
L'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una pronuncia di incompetenza, mentre l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale determina l'improponibilità della domanda quale questione di merito.
L'improponibilità o incompetenza a causa della previsione di una clausola compromissoria è rilevabile non d'ufficio ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, restando facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione.
Il ricorso ex art. 696 bis cod. proc. civ. è inammissibile qualora la controversia sia devoluta alla cognizione di arbitri in forza di clausola compromissoria per arbitrato rituale.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Vibo Valentia, 04/06/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-vibo-valentia-ord-4-giugno-2026-r-g-00000648-2024/