Site icon Arbitrato in Italia

Tribunale di Verona, ord. 16 luglio 2026 (R.G. 00005927/2026)

La competenza a provvedere sull’istanza di nomina dell’arbitro spetta al presidente del tribunale del luogo individuato dalle parti come sede dell’arbitrato.
Qualora la parte, debitamente invitata con comunicazione della nomina del proprio arbitro, non provveda a notificare per iscritto la designazione del proprio, il presidente del tribunale nomina l’arbitro di parte ai sensi dell’art. 810 cod. proc. civ., in relazione al procedimento arbitrale rituale che l’istante ha dichiarato di voler promuovere.

Exit mobile version