Tribunale di Vercelli, 17 luglio 2025, n. 1080
Massima
L'eccezione di compromesso nell'arbitrato rituale ha carattere processuale e integra una questione di competenza ai sensi dell'art. 819-ter, cod. proc. civ. L'eccezione deve essere sollevata, a pena di decadenza, nel primo atto difensivo della parte convenuta, non potendosi assimilare la competenza arbitrale a quella funzionale, fondandosi essa unicamente sulla volontà delle parti.
La presenza di clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto. Resta ferma la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente obbligo per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale.
Quando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo sia eccepita la competenza arbitrale si verificano i presupposti fissati nella convenzione arbitrale e viene a cessare la competenza del giudice precedentemente adito. Il giudice deve revocare il decreto ingiuntivo e rinviare le parti davanti al collegio arbitrale ovvero all'arbitro unico, secondo quanto previsto dalla clausola compromissoria.
Il favor per la competenza arbitrale contenuto nell'art. 808-quater, cod. proc. civ., si riferisce ai soli casi in cui il dubbio interpretativo verta sulla quantificazione della materia devoluta agli arbitri dalla relativa convenzione e non anche sulla stessa scelta arbitrale compiuta dalle parti. Il favor arbitrali non opera quando sia controversa l'esistenza stessa della volontà di devolvere la lite agli arbitri.
La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ex art. 819-ter, cod. proc. civ. L'eccezione di incompetenza del giudice in ragione della convenzione di arbitrato deve essere proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.
Il giudice che dichiara la propria incompetenza in favore dell'arbitro, chiudendo il processo davanti a sé, è tenuto a provvedere sulle spese giudiziali, non potendo rimettere la relativa pronuncia al giudice dichiarato competente. Le spese processuali devono essere regolamentate dal giudice che si spoglia della competenza prima della remissione della causa.
Note Metodologiche
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