Tribunale di Verbania, 20 febbraio 2026, n. 73
Massima
Il compromesso per arbitrato irrituale comporta la rinuncia dei contraenti alla tutela giurisdizionale, con la conseguenza che la domanda proposta dinanzi al giudice ordinario è inammissibile in presenza di una valida clausola compromissoria.
La presenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario a emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non prevede l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte, ma impone al giudice, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola compromissoria, la dichiarazione di nullità del decreto opposto e il contestuale rinvio della controversia al giudizio degli arbitri.
Nell'arbitrato irrituale le parti affidano all'arbitro la soluzione della controversia, impegnandosi a considerare la decisione degli arbitri come espressione della propria volontà, avente natura di accertamento negoziale, a differenza dell'arbitrato rituale in cui le parti mirano al conseguimento di un lodo suscettibile di essere dichiarato esecutivo quale titolo esecutivo ai sensi dell'art. 825 cod. proc. civ.
Note Metodologiche
standard