ordinanza
Tribunale di Venezia, ord. 9 settembre 2026 (R.G. 00006051/2026)
Tribunale di Venezia
Massima
Il giudice ordinario resta competente all'adozione delle misure cautelari, ai sensi dell'art. 818, co. 2 cod. proc. civ., fino a quando il collegio arbitrale non sia stato costituito, nonostante la clausola compromissoria contenuta nello statuto.
La controversia relativa a un diritto indisponibile, quale il diritto di ispezione del socio, non è compromettibile e resta sottratta all'operatività della clausola compromissoria statutaria.
Note metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Venezia, 9 Settembre 2026, «Tribunale di Venezia, ord. 9 settembre 2026 (R.G. 00006051/2026)», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-9-settembre-2026-r-g-00006051-2026/