Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Venezia, ord. 19 novembre 2025

Tribunale di Venezia

Massima

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale non si estende ai procedimenti di volontaria giurisdizione, quali la nomina dell'esperto per la stima del valore della partecipazione del socio recedente ai sensi dell'art. 2473 cod. civ. Tale procedimento, infatti, non ha natura contenziosa, essendo il relativo decreto privo di autonoma valenza decisoria e unicamente preordinato alla formazione e integrazione dell'accordo tra società e socio recedente sulla liquidazione della quota, senza risolvere alcun conflitto tra parti contrapposte. Ne consegue la sussistenza della competenza inderogabile del tribunale ordinario.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie tra soci e società aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale non si estende ai procedimenti di volontaria giurisdizione, quali la nomina dell’esperto per la stima del valore della partecipazione del socio recedente ai sensi dell’art. 2473 cod. civ. Tale procedimento, infatti, non ha natura contenziosa, essendo il relativo decreto privo di autonoma valenza decisoria e unicamente preordinato alla formazione e integrazione dell’accordo tra società e socio recedente sulla liquidazione della quota, senza risolvere alcun conflitto tra parti contrapposte. Ne consegue la sussistenza della competenza inderogabile del tribunale ordinario.

Come citare

Tribunale di Venezia, 19 Novembre 2025, «Tribunale di Venezia, ord. 19 novembre 2025», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-ord-19-novembre-2025-1769356832-2655/

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