Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Venezia, 25 giugno 2026, n. 14956

Tribunale di Venezia

Massima

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che attribuisca a due dei tre arbitri la nomina da parte delle stesse parti in causa è nulla per violazione dell'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 — oggi confluito nell'art. 838-bis, co. 2, c.p.c. — il quale prescrive a pena di nullità che le clausole compromissorie degli statuti socialiscano «in ogni caso» il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina di cui all'art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 (ora art. 838-bis, co. 2, c.p.c.) si applica alle clausole compromissorie contenute in statuti sociali anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 e indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell'arbitrato statutario.
La nullità della clausola compromissoria statutaria, rilevabile d'ufficio e soggetta al contraddittorio delle parti, detna la devoluzione della controversia alla competenza del giudice ordinario e la conseguente legittimità del decreto ingiuntivo emesso da quest'ultimo.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che attribuisca a due dei tre arbitri la nomina da parte delle stesse parti in causa è nulla per violazione dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 — oggi confluito nell’art. 838-bis, co. 2, c.p.c. — il quale prescrive a pena di nullità che le clausole compromissorie degli statuti socialiscano «in ogni caso» il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 (ora art. 838-bis, co. 2, c.p.c.) si applica alle clausole compromissorie contenute in statuti sociali anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 e indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato statutario.
La nullità della clausola compromissoria statutaria, rilevabile d’ufficio e soggetta al contraddittorio delle parti, detna la devoluzione della controversia alla competenza del giudice ordinario e la conseguente legittimità del decreto ingiuntivo emesso da quest’ultimo.

Come citare

Tribunale di Venezia, 25 Giugno 2026, N. 14956, «Tribunale di Venezia, 25 giugno 2026, n. 14956», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-venezia-25-giugno-2026-n-14956/

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