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Tribunale di Venezia, 25 giugno 2026, n. 14956

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone che attribuisca a due dei tre arbitri la nomina da parte delle stesse parti in causa è nulla per violazione dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 — oggi confluito nell’art. 838-bis, co. 2, c.p.c. — il quale prescrive a pena di nullità che le clausole compromissorie degli statuti socialiscano «in ogni caso» il potere di nomina di tutti gli arbitri a un soggetto estraneo alla società.
La disciplina di cui all’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003 (ora art. 838-bis, co. 2, c.p.c.) si applica alle clausole compromissorie contenute in statuti sociali anteriori all’entrata in vigore del d.lgs. 5/2003 e indipendentemente dalla natura rituale o irrituale dell’arbitrato statutario.
La nullità della clausola compromissoria statutaria, rilevabile d’ufficio e soggetta al contraddittorio delle parti, detna la devoluzione della controversia alla competenza del giudice ordinario e la conseguente legittimità del decreto ingiuntivo emesso da quest’ultimo.

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