Tribunale di Venezia, 10 giugno 2025, n. 2897
Massima
La presenza di clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà per l'intimato di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità per il giudice di revocare il decreto ingiuntivo e inviare le parti dinanzi all'arbitro.
La clausola compromissoria formulata in maniera ampia che devolve agli arbitri la definizione delle controversie relative ad "interpretazione", "esecuzione" e "risoluzione" del contratto comprende anche le pretese relative all'inadempimento degli obblighi contrattuali di pagamento dei corrispettivi.
L'accoglimento dell'eccezione di incompetenza per clausola compromissoria comporta la revoca del decreto ingiuntivo e l'assegnazione di un termine per l'introduzione del procedimento arbitrale.
Note Metodologiche
standard