ordinanza
Anno: 2025

Tribunale di Trieste, ord. 6 novembre 2025

⚖️ Tribunale di Trieste
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Massima

L'attivazione di un procedimento arbitrale successivamente alla proposizione di un ricorso cautelare ante causam non vale a conferire ex post il requisito della strumentalità al giudizio di merito, ove il ricorso cautelare sia stato sin dall'origine configurato come iniziativa autonoma e non funzionale all'impugnazione di uno specifico atto, difettando in tal caso le condizioni dell'azione cautelare ai sensi dell'art. 669-bis cod. proc. civ. e, in caso di controversia devoluta ad arbitri, dell'art. 669-quinquies cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Trieste, 06/11/2025, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trieste-ord-6-novembre-2025-1769173583-3712/