Giurisprudenza arbitrale

sentenza

Tribunale di Treviso, 25 giugno 2026, n. 904

Tribunale di Treviso

Massima

La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di contratti di subappalto, che devolva ad arbitri tutte le controversie relative o collegate al contratto, è opponibile alla parte che abbia sottoscritto le condizioni generali contenenti la clausola medesima; in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, tale clausola fonda l'incompetenza del giudice ordinario sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e rientrante nell'ambito oggettivo della convenzione d'arbitrato.
Ai sensi dell'art. 819 ter, co. 1, c.p.c. la connessione tra la domanda principale — proposta in via monitoria e rispetto alla quale non sia stata sollevata eccezione di compromesso — e la domanda riconvenzionale rientrante nella clausola compromissoria non giustifica la trattazione unitaria delle due domande davanti al giudice ordinario; quest'ultimo è pertanto tenuto a dichiarare la propria incompetenza limitatamente alla domanda riconvenzionale, rimettendo la causa in istruttoria per la sola domanda monitoria.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di contratti di subappalto, che devolva ad arbitri tutte le controversie relative o collegate al contratto, è opponibile alla parte che abbia sottoscritto le condizioni generali contenenti la clausola medesima; in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, tale clausola fonda l’incompetenza del giudice ordinario sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e rientrante nell’ambito oggettivo della convenzione d’arbitrato.
Ai sensi dell’art. 819 ter, co. 1, c.p.c. la connessione tra la domanda principale — proposta in via monitoria e rispetto alla quale non sia stata sollevata eccezione di compromesso — e la domanda riconvenzionale rientrante nella clausola compromissoria non giustifica la trattazione unitaria delle due domande davanti al giudice ordinario; quest’ultimo è pertanto tenuto a dichiarare la propria incompetenza limitatamente alla domanda riconvenzionale, rimettendo la causa in istruttoria per la sola domanda monitoria.

Come citare

Tribunale di Treviso, 25 Giugno 2026, N. 904, «Tribunale di Treviso, 25 giugno 2026, n. 904», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-treviso-25-giugno-2026-n-904/

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