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Tribunale di Treviso, 22 giugno 2026, n. 870

La presenza di una clausola compromissoria nei contratti dedotti in giudizio determina la competenza arbitrale e impone la revoca del decreto ingiuntivo emesso dal giudice ordinario, il quale è privo di competenza a pronunciarsi sulla controversia; la declaratoria di incompetenza deve avvenire con sentenza, in quanto il provvedimento comporta la caducazione, per nullità, del decreto ingiuntivo opposto.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere delle spese di lite è postocarico del creditore opposto che abbia agito davanti all’autorità giudiziaria in presenza di contratti contenenti una clausola compromissoria, avendo con ciò costretto l’opponente a proporre opposizione per far valere la competenza arbitrale.

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