sentenza
N. 218
Anno: 2026

Tribunale di Treviso, 16 febbraio 2026, n. 218

⚖️ Tribunale di Treviso
📅

Massima

La clausola compromissoria che deferisce agli arbitri la fase di opposizione al decreto ingiuntivo, riservando alla giurisdizione ordinaria l'emissione del decreto medesimo, è valida e determina il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nella fase di opposizione.
Il giudice ordinario, in presenza di una clausola compromissoria che attribuisca al tribunale arbitrale la competenza sulla fase di opposizione al decreto ingiuntivo, deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione e non può pronunciarsi sulla revoca del decreto, essendo tale questione rimessa alla competenza arbitrale.
La convenzione d'arbitrato può validamente attribuire al tribunale arbitrale il potere di concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo che ne sia privo e di revocarlo con lodo, nel rispetto dei limiti relativi alla sospensione dell'esecutività previsti dalla clausola medesima.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Treviso, 16/02/2026, n. 218, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-treviso-16-febbraio-2026-n-218-1775852638-6842/