Massima
La liquidazione del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di mera proposta contrattuale; il lodo arbitrale, nella parte in cui dispone tale liquidazione, non assume efficacia di titolo esecutivo, neppure a seguito dell'esperimento del procedimento di deposito ed esecutorietà di cui all'art. 825 cod. proc. civ. Per il pagamento del compenso arbitrale, il titolo esecutivo deve essere formato mediante il disnto procedimento previsto dall'art. 814, co. 2 e 3, cod. proc. civ., con ordinanza del Presidente del Tribunale alla quale la legge attribuisce espressamente tale valore.
Ai sensi dell'art. 2943, ult. co., cod. civ., la notificazione dell'atto con cui la parte promuove il procedimento arbitrale produce un effetto interruttivo della prescrizione; tale effetto è altresì permanente, ai sensi dell'art. 2945, ult. co., cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione non corre dal momento della notificazione ll'atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.
I crediti portati da un lodo rituale munito di formula esecutiva, nonché da un titolo giudiziale definitivamente esecutivo reso nel giudizio di impugnazione del lodo, sono soggetti alla prescrizione decennale di cui all'art. 2953 cod. civ.
Note metodologiche
standard
Testo e approfondimento
La liquidazione del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di mera proposta contrattuale; il lodo arbitrale, nella parte in cui dispone tale liquidazione, non assume efficacia di titolo esecutivo, neppure a seguito dell’esperimento del procedimento di deposito ed esecutorietà di cui all’art. 825 cod. proc. civ. Per il pagamento del compenso arbitrale, il titolo esecutivo deve essere formato mediante il disnto procedimento previsto dall’art. 814, co. 2 e 3, cod. proc. civ., con ordinanza del Presidente del Tribunale alla quale la legge attribuisce espressamente tale valore.
Ai sensi dell’art. 2943, ult. co., cod. civ., la notificazione dell’atto con cui la parte promuove il procedimento arbitrale produce un effetto interruttivo della prescrizione; tale effetto è altresì permanente, ai sensi dell’art. 2945, ult. co., cod. civ., con la conseguenza che la prescrizione non corre dal momento della notificazione ll’atto contenente la domanda di arbitrato sino al momento in cui il lodo che definisce il giudizio non è più impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull’impugnazione del lodo ex art. 829 cod. proc. civ.
I crediti portati da un lodo rituale munito di formula esecutiva, nonché da un titolo giudiziale definitivamente esecutivo reso nel giudizio di impugnazione del lodo, sono soggetti alla prescrizione decennale di cui all’art. 2953 cod. civ.
Come citare
Tribunale di Trento, 24 Giugno 2026, N. 785, «Tribunale di Trento, 24 giugno 2026, n. 785», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trento-24-giugno-2026-n-785/