sentenza
N. 1260
Anno: 2025

Tribunale di Trani, 19 dicembre 2025, n. 1260

⚖️ Tribunale di Trani
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Massima

L'eccezione di compromesso fondata su clausola compromissoria contenuta in un contratto successivamente ceduto ai sensi degli artt. 1406 e ss. cod. civ. non può essere validamente proposta dal contraente cedente, in quanto la cessione del contratto determina il trasferimento dell'intera posizione contrattuale al cessionario, ivi compresa la titolarità delle eccezioni in senso stretto fondate sul rapporto ceduto, con conseguente perdita di legittimazione del cedente a far valere la clausola arbitrale nei confronti della domanda di risoluzione o nullità del contratto.
La novazione oggettiva di un contratto contenente clausola compromissoria determina l'estinzione della clausola medesima unitamente all'obbligazione originaria, con conseguente inefficacia dell'eccezione di arbitrato fondata sul contratto novato, ancorché la clausola fosse limitata all'esecuzione e interpretazione del contratto estinto.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Trani, 19/12/2025, n. 1260, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trani-19-dicembre-2025-n-1260-1770761756-7840/