sentenza
N. 803
Anno: 2025

Tribunale di Trani, 13 agosto 2025, n. 803

⚖️ Corte di Appello
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Massima

La clausola compromissoria che prevede la risoluzione delle controversie mediante collegio arbitrale, in assenza di chiari indici formali circa la natura rituale o irrituale dell'arbitrato, deve essere interpretata come arbitrato rituale, quale strumento da privilegiare nelle ipotesi dubbie, attesa la maggiore tutela offerta in termini di efficacia esecutiva del lodo, regime delle impugnazioni e possibilità di concessione della sospensiva.
L'eccezione di compromesso comporta l'incompetenza del giudice ordinario e deve essere sollevata tempestivamente nel primo atto difensivo, con il termine da parametrare all'udienza fissata nell'atto di citazione originario anche in caso di rinnovazione della citazione.
La formulazione di domanda riconvenzionale da parte del convenuto che ha eccepito il compromesso non comporta rinunzia all'eccezione di incompetenza quando la riconvenzionale sia proposta in via subordinata al rigetto dell'eccezione, dovendo l'esame della riconvenzionale ritenersi ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso per incompatibilità logica tra le due istanze.
L'accoglimento dell'eccezione di compromesso comporta l'assorbimento delle domande riconvenzionali formulate in via subordinata dalla parte che ha sollevato l'eccezione, nonché delle ulteriori eccezioni processuali che presuppongono la competenza del tribunale per essere esaminate.

Note Metodologiche

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Come citare

Corte di Appello, 13/08/2025, n. 803, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-trani-13-agosto-2025-n-803-1761133460-9995/