Tribunale di Torre annunziata, 8 giugno 2026, n. 1631
Tribunale
di Torre annunziata
Massima
La clausola compromissoria che devolve ad arbitri le controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto impedisce l'emissione di un decreto ingiuntivo da parte del giudice ordinario. Il decreto ingiuntivo emesso in violazione della clausola compromissoria è nullo e deve essere revocato, con rimessione delle parti dinanzi all'arbitro.
Alla luce del criterio ermeneutico estensivo di cui all'art. 808 quater cod. proc. civ., la clausola compromissoria che fa riferimento alle controversie inerenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto comprende anche le domande di pagamento di canoni derivanti dal medesimo rapporto contrattuale.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Torre annunziata, 08/06/2026, n. 1631, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torre-annunziata-8-giugno-2026-n-1631/