Tribunale di Torino, 8 aprile 2025, n. 1726
Tribunale
di Torino
Massima
In presenza di un contratto rientrante nell’ambito applicativo del d.lgs. 206/2005, l’avvenuta negoziazione delle singole clausole costituisce presupposto oggettivo di esclusione dell’applicazione della disciplina del codice ed è circostanza che rappresenta un prius logico anche rispetto all’accertamento dell’eventuale squilibrio di cui si sostanzia l’abusività, conseguendone che la relativa prova compete al professionista, mentre il consumatore può limitarsi ad allegare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti sufficienti per ottenere la dichiarazione di inefficacia delle clausole stesse.
Note Metodologiche
standard
Come citare
Tribunale di Torino, 08/04/2025, n. 1726, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-8-aprile-2025-n-1726-1752155146/