sentenza
N. 3512
Anno: 2025

Tribunale di Torino, 16 luglio 2025, n. 3512

⚖️ Tribunale di Torino
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Massima

La vis attractiva della clausola compromissoria opera nei confronti di tutte le controversie che hanno la propria causa petendi nel contratto contenente detta clausola, con esclusione di quelle che hanno nel contratto unicamente un presupposto storico. Il principio del favor arbitrati ex art. 808-quater, cod. proc. civ., impone che rientrino nella competenza arbitrale tutte le pretese aventi la loro causa petendi nel contratto medesimo.
Il litisconsorzio facoltativo ex art. 103, cod. proc. civ., non impedisce l'operatività della clausola compromissoria. L'eventuale cumulo soggettivo di domande derivanti da fatti collegati non impone una decisione unitaria quando non sussiste una connessione tale da richiedere la partecipazione necessaria di tutte le parti al rapporto sostanziale.
L'art. 819-quater, co. 3, cod. proc. civ., che disciplina l'arbitrato multilaterale, si applica esclusivamente quando tutte le parti coinvolte nel giudizio siano parti del medesimo contratto contenente la clausola arbitrale. La norma non opera quando uno dei soggetti convenuti non sia parte del patto compromissorio.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Torino, 16/07/2025, n. 3512, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-16-luglio-2025-n-3512-1759503381-1056/