sentenza
N. 3470
Anno: 2025

Tribunale di Torino, 15 luglio 2025, n. 3470

⚖️ Tribunale di Torino
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Massima

Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso arbitrale, con esclusione di quelle che hanno ad oggetto interessi della società o che concernono la violazione di norme poste a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi. L'area dell'indisponibilità deve ritenersi circoscritta a quegli interessi protetti da norme inderogabili, la cui violazione determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte.
Non è compromettibile in arbitrato l'azione di revoca per giusta causa di un amministratore fondata sulla violazione delle disposizioni che prescrivono la precisione e la chiarezza dei bilanci nonché dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale, trattandosi di disposizioni preordinate alla tutela di interessi non disponibili da parte dei singoli soci.
La clausola compromissoria statutaria è idonea a radicare la competenza arbitrale anche per controversie relative ad atti compiuti quando si rivestiva la qualifica sociale, nonostante la successiva cessazione della carica, comportando un'estensione della vigenza temporale della disposizione statutaria per le vicende pregresse che trovano causa nell'incarico precedentemente rivestito.

Note Metodologiche

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Come citare

Tribunale di Torino, 15/07/2025, n. 3470, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-15-luglio-2025-n-3470-1759503381-4591/