sentenza
N. 221
Anno: 2026

Tribunale di Torino, 15 gennaio 2026, n. 221

⚖️ Tribunale di Torino
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Massima

L'esistenza di una clausola compromissoria non preclude la competenza del giudice ordinario ad emettere decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non prevede l'emissione di provvedimenti inaudita altera parte; tuttavia, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola compromissoria, il giudice deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e rimettere la controversia agli arbitri, risultando verificate le condizioni previste nel patto compromissorio a seguito della contestazione del credito e venendo meno la competenza del giudice ordinario.
Il cessionario del credito nascente da un contratto contenente una clausola compromissoria, essendo estraneo al contratto e non potendo far valere la clausola compromissoria, può legittimamente adire il giudice ordinario per la tutela del proprio diritto mediante decreto ingiuntivo, senza che la successiva revoca del decreto per difetto di competenza in favore dell'arbitro dia luogo a condanna alle spese, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Torino, 15/01/2026, n. 221, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-torino-15-gennaio-2026-n-221-1774350895-5141/