Tribunale di Torino, 13 febbraio 2026, n. 900
Massima
La clausola compromissoria contenuta in un contratto si estende alle controversie derivanti da contratti successivi collegati al primo qualora questi ultimi riprendano espressamente tutte le condizioni contrattuali del contratto originario, realizzando un'integrazione delle attività contrattuali nel quadro di un unico rapporto contrattuale.
La fusione per incorporazione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c. comporta che la società incorporante assume la totalità dei diritti e degli obblighi della società incorporata, proseguendo in tutti i rapporti anteriori alla fusione, con la conseguenza che le clausole compromissorie contenute nei contratti stipulati dalla società incorporata vincolano la società incorporante.
La presenza di una clausola compromissoria non impedisce alla parte di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito derivante dal contratto nel quale la clausola è inserita, fatta salva la facoltà del debitore di sollevare l'eccezione di competenza arbitrale in sede di opposizione.
Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in presenza di un'eccezione valida di incompetenza fondata su una clausola compromissoria, deve dichiararsi incompetente in favore dell'arbitro e revocare il decreto ingiuntivo emesso.
La clausola compromissoria, in assenza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata estensivamente nel senso di attribuire alla competenza arbitrale tutte le controversie relative a pretese aventi la propria causa petendi nel contratto al quale la clausola è apposta.
Ai sensi dell'art. 808-quater c.p.c., nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie derivanti dal contratto o dal rapporto al quale la convenzione si riferisce.
Note Metodologiche
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