La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una cooperativa edilizia avente per oggetto sociale la costruzione di alloggi da assegnare ai soci si applica alle sole controversie endosocietarie e non si estende alla controversia relativa al contratto preliminare di assegnazione dell’immobile, giacché il socio è titolare di due distinti rapporti, l’uno di carattere associativo e l’altro originante dal contratto bilaterale di scambio, la cui causa è del tutto omogenea a quella della compravendita.
