sentenza
N. 713
Anno: 2025

Tribunale di Siena, 9 dicembre 2025, n. 713

⚖️ Tribunale di Siena
📅

Massima

Il lodo arbitrale irrituale la cui validità sia stata confermata con sentenza passata in giudicato all'esito del giudizio di impugnazione ai sensi dell'art. 808-ter cod. proc. civ. non può essere rimesso in discussione nel diverso giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo fondato sul medesimo lodo, essendo preclusa al giudice dell'opposizione ogni valutazione sulla validità del lodo stesso in ragione dell'efficacia di giudicato della pronuncia che ne ha respinto l'impugnazione.
Qualora il lodo arbitrale irrituale disponga il pagamento di "interessi legali" senza ulteriore specificazione, il giudice chiamato a dare esecuzione al lodo non può integrarne il contenuto riconoscendo la spettanza degli interessi di mora previsti dalla disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d.lgs. 231/2002, dovendo invece limitarsi ad applicare il saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284, co. 1, cod. civ., atteso che una diversa determinazione costituirebbe un'inammissibile integrazione della decisione arbitrale.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Siena, 09/12/2025, n. 713, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-siena-9-dicembre-2025-n-713-1769614761-8824/