Tribunale di Sciacca, 10 gennaio 2026, n. 6
Massima
L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere il decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla la possibilità di provvedimenti resi inaudita altera parte; tuttavia, il giudice adito è tenuto, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della clausola compromissoria, a dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto e contestualmente a rimettere la controversia dinanzi agli arbitri.
La fusione per incorporazione tra società determina una successione a titolo universale con conseguente trasferimento alla società incorporante di tutte le situazioni giuridiche attive e passive della società incorporata, ivi compresa la clausola compromissoria contenuta nei contratti da quest'ultima stipulati; tale clausola è pertanto valida e opponibile alla società incorporante.
Note Metodologiche
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