Giurisprudenza arbitrale

ordinanza

Tribunale di Savona, ordinanza del 7 gennaio 2026

Tribunale di Savona

Massima

Nel procedimento arbitrale, ai sensi dell'art. 816-ter, comma 3, c.p.c., il giudice ordinario ordina la comparizione del testimone dinanzi all'arbitro, il quale fissa autonomamente l'udienza per l'assunzione della prova testimoniale.

Note metodologiche

standard

Testo e approfondimento

Nel procedimento arbitrale, ai sensi dell’art. 816-ter, comma 3, c.p.c., il giudice ordinario ordina la comparizione del testimone dinanzi all’arbitro, il quale fissa autonomamente l’udienza per l’assunzione della prova testimoniale.

Come citare

Tribunale di Savona, 7 Gennaio 2026, «Tribunale di Savona, ordinanza del 7 gennaio 2026», in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-savona-ordinanza-del-7-gennaio-2026-1774352705-7925/

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