ordinanza
Anno: 2026

Tribunale di Salerno, ord. 2 gennaio 2026

⚖️ Tribunale di Salerno
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Massima

Le gravi ragioni di convenienza previste dall'art. 815, n. 6-bis, cod. proc. civ. quale causa di ricusazione dell'arbitro non possono identificarsi nella mera esistenza di un contrasto, ancorché aspro, interno al collegio arbitrale in ordine alle determinazioni procedurali e di merito da assumere nonché alle modalità della loro verbalizzazione, non restituendo tale conflitto il sospetto di un interesse proprio dell'arbitro né l'impressione che questi intenda perseguire obiettivi e scopi personali idonei a ingenerare compiacenza nei confronti di una delle parti o dei rispettivi difensori.
L'ostensione alle parti del contrasto interno al collegio arbitrale e della bozza di un provvedimento istruttorio non costituisce di per sé circostanza idonea a conferire oggettiva concretezza ai dubbi sull'imparzialità degli arbitri ai fini della ricusazione ex art. 815 cod. proc. civ.
Le condotte giustificanti la ricusazione dell'arbitro devono significare oggettivamente un vulnus del principio di terzietà e imparzialità, dovendo le condizioni legittimanti l'istanza essere caratterizzate da oggettiva percepibilità e gravità, attese le evidenti ricadute di un provvedimento di accoglimento sull'individuazione dell'organo giudicante arbitrale.
La perdita del clima di serenità all'interno del collegio arbitrale non costituisce condizione necessaria per il corretto svolgimento del procedimento arbitrale né la sua assenza giustifica di per sé la ricusazione degli arbitri, residuando in capo alla parte la facoltà di sostituire il proprio arbitro ai sensi dell'art. 811 cod. proc. civ.

Note Metodologiche

standard

Come citare

Tribunale di Salerno, 02/01/2026, in Arbitrato in Italia, https://www.arbitratoinitalia.it/decisione/tribunale-di-salerno-ord-2-gennaio-2026-1770826161-6303/