Tribunale di Salerno, 5 dicembre 2025, n. 4982
Massima
La clausola compromissoria che rinvia a un ordinamento o regolamento esterno per la disciplina dell'arbitrato deve essere interpretata come rinvio recettizio idoneo a integrare la convenzione arbitrale quanto all'organo competente e alle regole del procedimento, preservandone la vincolatività e l'operatività in applicazione del principio di conservazione degli effetti utili di cui all'art. 1367 cod. civ.
La transazione che richiami espressamente la devoluzione delle controversie al collegio arbitrale conferma l'assetto compromissorio preesistente, fungendo da interpretazione autentica del comune intento delle parti e rafforzando la vincolatività della clausola già contenuta nel contratto originario, salvo che non ricorra una novazione oggettiva incompatibile con il patto arbitrale.
L'uso del verbo "può" nella clausola compromissoria non vale a conferirle carattere meramente facoltativo ove, secondo il complessivo contesto testuale e sistematico, la pattuizione rinvii a un sistema arbitrale tipizzato ed esclusivo; in applicazione del canone di interpretazione utile, la clausola va letta nel senso di attribuire all'arbitrato la cognizione delle controversie nascenti dal rapporto.
Il patto compromissorio, in ragione della sua autonomia rispetto al contratto principale, tende a sopravvivere al recesso o alla risoluzione del rapporto sostanziale per regolare le controversie relative all'esecuzione o all'estinzione del medesimo, salva specifica pattuizione contraria o sopravvenienze novative incompatibili.
L'eccezione di incompetenza per arbitrato tempestivamente sollevata nell'ambito di un'opposizione a decreto ingiuntivo preclude al giudice ordinario la cognizione sul merito della pretesa monitoria, imponendo la declaratoria di incompetenza e la rimessione della controversia all'organo arbitrale.
Note Metodologiche
standard