Tribunale di Salerno, 30 settembre 2025, n. 3859
Massima
Il giudice ordinario, sebbene competente ad emettere decreto ingiuntivo nonostante l'esistenza di clausola compromissoria nel contratto da cui origina il rapporto creditorio, perde competenza quando nell'opposizione al decreto il debitore eccepisce la competenza arbitrale, dovendo revocare il decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al collegio arbitrale.
La questione della sussistenza della competenza arbitrale costituisce questione di competenza in senso tecnico e non di merito, essendo preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra difesa articolata nel giudizio.
Il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, rilevata l'incompetenza per esistenza di clausola compromissoria, deve dichiarare sia l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto sia la nullità del decreto stesso, pronunciandosi con sentenza e non con ordinanza, atteso il duplice contenuto di accoglimento in rito dell'opposizione e dichiarativo della nullità del decreto.
Note Metodologiche
standard